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Il Direttore Generale

 

 

Direttore Generale:  – curriculum professionale e riferimenti 

 

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Attività
e compiti del Direttore Generale.

 

La figura professionale del Direttore Generale è
disciplinata dalla Parte I, Titolo IV, Capo III del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali).

Il Direttore Generale è un organo facoltativo
dei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti (Il limite di
popolazione è stato elevato da 15.000
a 100.000 abitanti dall’art. 2, comma 176, lettera d)
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), successivamente
modificato dal d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla
legge 26 marzo 2010, n. 42).

“Il Sindaco, previa deliberazione della
Giunta Comunale
,  può nominare un direttore generale, al  dì
fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato,  e
secondo criteri  stabiliti  dal regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi
stabiliti dagli  organi  di governo dell’ente,  secondo le
direttive  impartite dal sindaco,  sovrintende  alla gestione
dell’ente, perseguendo livelli ottimali di  efficacia  ed 
efficienza”. 

Compete in particolare  al Direttore
Generale  la predisposizione del piano dettagliato  di obiettivi
previsto dall’articolo 197, comma 2, lettera a), nonché  la proposta
di  piano esecutivo di gestione previsto dall’articolo 169″.

Al Direttore Generale spettano i compiti
descritti dall’art. 108 del D.Lgs 267 e successive  modifiche e
integrazioni.  Al  Direttore  Generale  spettano 
le  mansioni e  i compiti previsti dallo Statuto e dal
Regolamento  sull’ordinamento   degli Uffici e dei
Servizi,  nonché da altre disposizioni  normative e contrattuali. Con
provvedimenti del Sindaco possono essere  conferiti incarichi specifici.

La durata
dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che
può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in
cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con
le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di
grave inopportunità.

Il Sindaco, contestualmente al provvedimento di
nomina del Direttore Generale, disciplina, secondo l’ordinamento dell’ente e
nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario
Generale ed il Direttore Generale.

Lo statuto giuridico e il trattamento economico
del Direttore Generale sono stabiliti dalla legge.

Egli in particolare esercitale seguenti
funzioni:

– predispone, sulla base della direttive stabilite dal Sindaco, programmi
organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

– organizza il personale, coerentemente con gli indirizzi
stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

– verifica l’efficacia l’efficienza e l’economicità dell’attività
degli uffici e del personale ad essi preposto;

–  promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei
responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di
quanto prescrive il Regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti di
lavoro

– autorizza le missioni (le prestazioni di lavoro straordinario) i
congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

–  gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

–  riesamina, annualmente, sentiti i responsabili dei settori,
l’assetto organizzativo dell’Ente e la distribuzione dell’organico effettivo,
proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

– emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati
alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

– promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti
dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti
e/o in caso d’inerzia, previa istruttoria curata dal servizio competente;

– promuove e resiste alle liti, e ha il potere di conciliare e
transigere;