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Cancellazioni anagrafiche

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Procedimento per la cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente. La cancellazione comporta la perdita di tutti i diritti e doveri collegati all'iscrizione anagrafica

A chi è rivolto

Alle persone iscritte all'Anagrafe del Comune, ma che hanno trasferito la loro dimora abituale altrove, o che non hanno più la dimora abituale nel Comune.

Chiunque può fornire all'Ufficio Anagrafe notizie relative alla cessata dimora abituale di persone facenti parte della propria o di altra famiglia anagrafica residente nel Comune.

 

Descrizione

La cancellazione dalle liste anagrafiche del Comune di residenza presuppone che la persona non abbia più la dimora abituale nel Comune ovvero che si sia allontanato da essa per un periodo sufficientemente lungo senza comunicare il suo trasferimento in altro Comune o all'Estero e della quale non sia possibile stabilire la reale dimora attraverso i normali accertamenti anagrafici, anche d'ufficio.
La cancellazione comporta la perdita di tutti i diritti e doveri collegati all'iscrizione anagrafica.

La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente (APR) ai sensi dell’art. 11 DPR n.223/1989 può avvenire per:

  • morte (anche giudizialmente dichiarata). La comunicazione viene effettuata all'Anagrafe dall'ufficio di Stato Civile dove è stato registrato l'atto di morte del defunto.
  • emigrazione in altro comune o all’estero. I cittadini italiani, comunitari o extracomunitari che intendono trasferirsi all’estero o rientrare nel proprio paese di origine, devono comunicarlo all’Ufficiale d’Anagrafe e dichiarare l’indirizzo di nuova residenza. Il cittadino italiano che si trasferisce all’estero per un periodo superiore ad un anno e che intenda mantenere la propria residenza in Italia può iscriversi all’AIRE – Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero.
  • irreperibilità. Il procedimento viene avviato d’ufficio oppure su segnalazione del cittadino o delle Forze dell’Ordine. Si ha la cancellazione per irreperibilità accertata quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati con esito negativo effettuati dalla Polizia Locale, la persona sia risultata irreperibile all’indirizzo di residenza. Il procedimento di cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e/o ai genitori dei minori (art. 7 L. n.241/1990). La data di comunicazione dell’avvio del procedimento segna la decorrenza del procedimento di cancellazione. Qualora gli accertamenti confermino la mancata reperibilità si provvederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni. Essendo un provvedimento adottato d’ufficio, la decorrenza della cancellazione coinciderà con la data di adozione del provvedimento stesso. Il soggetto con procedimento di cancellazione per irreperibilità in corso è da considerarsi anagraficamente residente fino all’adozione del provvedimento finale. Pertanto l’Ufficiale d'Anagrafe può continuare a rilasciare tutti certificati anagrafici che riguardano tale persona senza alcun tipo di annotazione o aggiunta. Il provvedimento di cancellazione per irreperibilità è una comunicazione personale che deve essere notificata all'interessato nei modi previsti dal codice di procedura civile. Per cui essendo irreperibile si procederà ai sensi dell'art. 143 del Codice civile. Per le persone senza fissa dimora la cancellazione avviene in seguito all’iscrizione presso altro Comune. Non può essere considerato irreperibile chi è stato costretto ad allontanarsi dalla dimora abituale per motivi contingenti indipendenti dalla propria volontà ad es. i ricoverati in case di cura, case di riposo e ospedali, i detenuti e le persone agli arresti domiciliari.
  • mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale. Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno il cittadino straniero iscritto all’anagrafe (APR) ha l’obbligo di presentare al competente ufficio la dichiarazione di dimora abituale insieme alla copia del nuovo permesso. Decorsi 180 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno senza che il cittadino abbia rinnovato la dichiarazione di dimora abituale, l’ufficio Anagrafe lo invita ad esibire il permesso di soggiorno rinnovato, rendendo contemporaneamente la dichiarazione di dimora abituale. In caso di mancata presentazione della documentazione si procede alla cancellazione dall’anagrafe (APR).

Non produce effetti sul riconoscimento della residenza l’assenza temporanea dal Comune di dimora abituale, quando la persona si trovi in altra città o all’estero per motivi di studio, lavoro o per altre cause contingenti di durata limitata.
In caso di cancellazione, la posizione anagrafica può essere ripristinata solo con una nuova richiesta di iscrizione.

Come fare

Per segnalare un caso di irreperibilità o di trasferimento di dimora abituale, l'interessato può rendere specifica dichiarazione utilizzando l'apposita modulistica a cui va allegata fotocopia di un documento di identità/riconoscimento fronte/retro in corso di validità.

La dichiarazione può essere presentata:

  • allo sportello: Per presentare la dichiarazione allo sportello è necessario prendere appuntamento accedendo al servizio.
  • via email: La dichiarazione può essere trasmessa mediante Posta Elettronica, sia da mail che da pec, al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.latina.it allegando copia fronte/retro di un documento d’identità/riconoscimento in corso di validità.
  • con Raccomandata A/R: Il modulo completo, sottoscritto, con la documentazione necessaria e la copia fronte/retro di un documento d’identità/riconoscimento in corso di validità del richiedente può essere spedito a: Comune di Latina – Ufficio Cancellazioni Anagrafiche – Via Ezio, 36 – 04100 Latina

Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, sottoscritto a pena di nullità con firma digitale oppure con firma autografa.

Prima che il procedimento di cancellazione si concluda la persona di cui si chiede la cancellazione può presentare osservazioni o giustificare l'assenza inviando le proprie osservazioni al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.latina.it

Cosa serve

  • Richiesta di cancellazione anagrafica

Cosa si ottiene

La cancellazione dall'anagrafe delle persone non più residenti nel Comune.
La cancellazione dalle liste anagrafiche comporta la perdita del diritto di voto, l’impossibilità di ottenere certificazione anagrafica e il documento d’identità.

Tempi e scadenze

  • emigrazione in altro comune o all’estero: entro due giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione del cittadino al Comune competente
  • irreperibilità o abbandono della dimora abituale possono essere segnalate in ogni momento. La cancellazione avviene dopo almeno un anno dalla richiesta, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati effettuati dalla Polizia Locale con esito negativo.
  • mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale: il procedimento si conclude trascorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del cittadino dell’invito a rendere la dichiarazione di dimora abituale.

Costi

Gratuito

Condizioni di servizio

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Ultima modifica: venerdì, 19 aprile 2024

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