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Servizio Entrate IMU e Canone Unico

Il Servizio si occupa delle imposte comunali

Competenze

  • Gestione IMU e Canone Unico
  • Rapporti con i soggetti concessionari della riscossione
  • Verifica e accertamento IMU e Canone Unico

Orari

Giorno Mattino Pomeriggio
lunedi 9:00 - 12:00 (su appuntamento)
martedi 9:00 - 12:00 (su appuntamento) 15:15 - 17:15 (su appuntamento)
mercoledi 9:00 - 12:00 (ricevimento commercialisti e associazioni consumatori))
giovedi 9:00 - 12:00 (su appuntamento) 15:15 - 17:15 (su appuntamento)
venerdi 9:00 - 12:00 (su appuntamento)

Persone

Capezzuto Lucia
Contatti
Telefono: 3392917358
Collinvitti Bruno
Contatti
Telefono: 3392917358
Collinvitti Francesca
Contatti
Telefono: 3392917358
Delli Colli Rosa
Contatti
Telefono: 3392917358
Pretagostini Lucia
Contatti
Telefono: 3392917358
Ruggero Stefania
Contatti
Telefono: 3392917358
Scala Lucia
Contatti
Telefono: 3392917358

Altre informazioni

Canone unico - censimento

EFFETTUA QUI IL CALCOLO IMU

Per gli immobili locati a canone concordato per i quali l’inquilino abbia la residenza anagrafica nell’immobile e per quelli locati agli studenti universitari, il calcolo dell’imposta da versare va effettuato selezionando nella tendina “tipologia immobile” la voce “immobili locati a canone concordato”. In automatico verrà applicata anche l’ulteriore riduzione prevista per legge del 25%.

Per gli immobili locati a canone concordato, non rientranti nelle due fattispecie sopra citate, il calcolo dell’imposta da versare va effettuato selezionando nella tendina “tipologia immobile” la voce “altri immobili” e a “Proprietario/Locatore/Comodatario” la voce “proprietario con affittuario a canone concordato (-25%).

 

AVVISO SU ESENZIONE IMU – OBBLIGO DICHIARATIVO

Per

   IMMOBILE ABITATIVO POSSEDUTO DA APPARTENENTE A FORZE ARMATE, FORZE DI POLIZIA ETC

→    BENI MERCE

      ALLOGGI SOCIALI

Occorre ricordare l’orientamento della Corte di cassazione, e, in particolare dell’ordinanza n. 519/2022 ove si rimarca che la disposizione del comma 769 dell’articolo 1 della legge 160/2019 non ha abrogato la norma del Dl 102/2013, il cui comma 5-bis dell’articolo 2 ha stabilito che, ai fini dell’applicazione del beneficio dell’esenzione dell’Imposta per i beni merce, gli alloggi sociali e gli immobili posseduti dagli appartenenti alle forze armate, il soggetto passivo è tenuto a presentare, a pena di decadenza, la dichiarazione Imu, utilizzando il modello ministeriale, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali si applica l’esenzione,

Ordinanza n. 37385 del 2022, nella quale si legge che «il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario (si veda Cassazione n. 21465 del 2020; Cassazione n. 5190 del 2022), come pure lo è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto norme che fanno eccezione rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica»,

 

Anche il Ministero dell’Economia e Finanza, espressosi attraverso telefisco 2023, ritiene che nella nuova Imu, per l’applicazione dell’esenzione prevista per i cosiddetti beni merce (articolo 1, comma 751, della legge 160/2019), nonché per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (articolo 1, comma 741, lettera c, n. 3, della legge 160/2019) e per gli immobili appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (articolo 1, comma 741, lettera c, n. 5, della legge 160/2019), l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo è necessario per ottenere il relativo beneficio fiscale.

È quindi in questa nuova ottica che deve essere letta la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 769, ultimo periodo, della legge 160/2019, secondo il quale in «ogni caso, ai fini dell’applicazione dei benefìci di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme».

 

 

 

Documenti

Accordo territoriale per il territorio del Comune di Latina e protocollo d’intesa

Accordo territoriale per il territorio del Comune di Latina stipulato il 20 giugno 2022 prot n 116782 del 21 giugno 2022 e protocollo d’intesa prot n 156630 del 4 ottobre 2023

Ulteriori informazioni Accordo territoriale per il territorio del Comune di Latina e protocollo d’intesa }

Regolamenti finanza, bilancio e tributi

In questa sezione sono racchiusi tutti i regolamenti in tema di finanza, bilancio e tributi

Ulteriori informazioni Regolamenti finanza, bilancio e tributi}
Ultima modifica: mercoledì, 22 maggio 2024

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