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Convivenza di fatto: carta di convivenza e contratto di convivenza

  • Servizio attivo

Convivenza di fatto fra due persone maggiorenni anche dello stesso sesso

A chi è rivolto

A tutti i cittadini italiani, comunitari e stranieri purchè residenti nel Comune di Latina. Sono esclusi i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all’AIRE.
La dichiarazione per la convivenza di fatto non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della richiesta della convivenza di fatto, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull’atto di matrimonio.

Descrizione

Dal 5 giugno 2016, con l’entrata in vigore della Legge n. 76 del 20 maggio 2016 (commi 36-65 dell’art. 1), è possibile costituire una convivenza di fatto fra due persone maggiorenni anche dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, se residenti e coabitanti nel Comune di Latina.
L’Ufficiale d’Anagrafe, al termine del procedimento di registrazione della Carta di convivenza (ovvero la dichiarazione di convivenza di fatto), rilascia il Provvedimento di conferma della convivenza di fatto.

Come fare

La Carta di convivenza può essere resa alla presenza dell’Ufficiale d’Anagrafe oppure inoltrata via PEC (protocollo@pec.comune.latina.it) unitamente alla richiesta di iscrizione o di mutazione anagrafica (dichiarazione di residenza: iscrizione/mutazione) oppure successivamente alla costituzione della famiglia anagrafica. Gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione, cd. Carta di convivenza, sottoscritta da entrambi i conviventi allegando alla stessa copia dei documenti di identità/riconoscimento di entrambi in corso di validità fronte/retro. Il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i conviventi.

L’inoltro via PEC è consentito seguendo una delle seguenti modalità:

  • acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d’identità/riconoscimento dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice o via PEC
  • sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitale di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella di posta elettronica semplice o PEC


Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente la trasmissione dell'apposita carta di convivenza.
In caso contrario, è necessario regolarizzare la posizione effettuando innanzitutto l’iscrizione/mutazione anagrafica presso l’Ufficio Anagrafe.

Cosa serve

Occorre presentare la Carta di convivenza all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza, sia di persona sia online.

Cosa si ottiene

Il Provvedimento di registrazione della convivenza di fatto.

La convivenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. L’ufficiale d’Anagrafe, ai sensi dell’art. 36 L. n. 26/2016, provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’istituzione della convivenza di fatto: assenza di impedimenti e stabile convivenza. Trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata senza che siano pervenute ai richiedenti comunicazioni ostative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto. In caso di riscontro negativo, l’Ufficiale di Anagrafe, ai sensi dell’art. 10 bis L. n.241/1990, invierà ai richiedenti un preavviso di diniego contenente i motivi per i quali l’istanza deve essere rigettata. Qualora il richiedente non dia riscontro al preavviso nei termini di legge (10 giorni) o nel caso in cui il riscontro non sia esaustivo, la dichiarazione di registrazione della convivenza verrà rigettata.

I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

In particolare la Legge 76/2016 prevede che i conviventi:

a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 co. 38);
b) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
c) ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
d) diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
e) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
f) inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
g) diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
h) ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

Il contratto di convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione.

Deve essere redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. Ai fini dell’opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall’avvenuta stipula. Il contratto riporta l’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo e può contenere:

  • l’indicazione della residenza;
  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
  • il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).

Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi sono nulli.

Nullità del contratto di convivenza

Il contratto è nullo nei seguenti casi:

  • in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
  • in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale);
  • se una delle parti è minorenne;
  • se una delle parti è interdetta giudizialmente;
  • in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato sul coniuge).

Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (art. 88 del Codice Civile), fino alla sentenza di proscioglimento.

Risoluzione del contratto di  convivenza (SCARICA MODULO)

Il contratto di convivenza si risolve per:

  • accordo delle parti: in questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede – se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni – lo scioglimento della stessa (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio). Se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio;
  • recesso unilaterale: il notaio o l’avvocato che ricevono l’atto devono notificarne una copia all’altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l’atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l’abitazione;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona: in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l’unione civile deve notificare al convivente di fatto l’estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza;
  • morte di uno dei contraenti: il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l’estratto dell’atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con l’annotazione della risoluzione del contratto all’anagrafe del comune di residenza.

La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta sul modulo predisposto dal Servizio nelle forme dell’atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato, e comunicato all’Ufficio anagrafe via PEc o in forma cartacea.

Non sussiste obbligo di registrazione della convivenza di fatto all’ufficio anagrafe. In questo caso si parla di convivenza di fatto non formalizzata e i conviventi pur costituendo una coppia e pur in costanza di un rapporto sia stabile e duraturo non godono dei diritti dei quali godono le convivenze di fatto formalmente registrate.

Tempi e scadenze

La costituzione della convivenza di fatto viene registrata negli archivi anagrafici entro due giorni dalla presentazione e nei 45 giorni successivi saranno essere effettuati gli accertamenti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme.

Costi

Gratuito

Condizioni di servizio

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Argomenti
Ultima modifica: venerdì, 19 aprile 2024

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