La cancellazione dalle liste anagrafiche del Comune di residenza presuppone che la persona non abbia più la dimora abituale nel Comune ovvero che si sia allontanato da essa per un periodo sufficientemente lungo senza comunicare il suo trasferimento in altro Comune o all'Estero e della quale non sia possibile stabilire la reale dimora attraverso i normali accertamenti anagrafici, anche d'ufficio.
La cancellazione comporta la perdita di tutti i diritti e doveri collegati all'iscrizione anagrafica.
La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente (APR) ai sensi dell’art. 11 DPR n.223/1989 può avvenire per:
- morte (anche giudizialmente dichiarata). La comunicazione viene effettuata all'Anagrafe dall'ufficio di Stato Civile dove è stato registrato l'atto di morte del defunto.
- emigrazione in altro comune o all’estero. I cittadini italiani, comunitari o extracomunitari che intendono trasferirsi all’estero o rientrare nel proprio paese di origine, devono comunicarlo all’Ufficiale d’Anagrafe e dichiarare l’indirizzo di nuova residenza. Il cittadino italiano che si trasferisce all’estero per un periodo superiore ad un anno e che intenda mantenere la propria residenza in Italia può iscriversi all’AIRE – Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero.
- irreperibilità. Il procedimento viene avviato d’ufficio oppure su segnalazione del cittadino o delle Forze dell’Ordine. Si ha la cancellazione per irreperibilità accertata quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati con esito negativo effettuati dalla Polizia Locale, la persona sia risultata irreperibile all’indirizzo di residenza. Il procedimento di cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e/o ai genitori dei minori (art. 7 L. n.241/1990). La data di comunicazione dell’avvio del procedimento segna la decorrenza del procedimento di cancellazione. Qualora gli accertamenti confermino la mancata reperibilità si provvederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni. Essendo un provvedimento adottato d’ufficio, la decorrenza della cancellazione coinciderà con la data di adozione del provvedimento stesso. Il soggetto con procedimento di cancellazione per irreperibilità in corso è da considerarsi anagraficamente residente fino all’adozione del provvedimento finale. Pertanto l’Ufficiale d'Anagrafe può continuare a rilasciare tutti certificati anagrafici che riguardano tale persona senza alcun tipo di annotazione o aggiunta. Il provvedimento di cancellazione per irreperibilità è una comunicazione personale che deve essere notificata all'interessato nei modi previsti dal codice di procedura civile. Per cui essendo irreperibile si procederà ai sensi dell'art. 143 del Codice civile. Per le persone senza fissa dimora la cancellazione avviene in seguito all’iscrizione presso altro Comune. Non può essere considerato irreperibile chi è stato costretto ad allontanarsi dalla dimora abituale per motivi contingenti indipendenti dalla propria volontà ad es. i ricoverati in case di cura, case di riposo e ospedali, i detenuti e le persone agli arresti domiciliari.
- mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale. Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno il cittadino straniero iscritto all’anagrafe (APR) ha l’obbligo di presentare al competente ufficio la dichiarazione di dimora abituale insieme alla copia del nuovo permesso. Decorsi 180 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno senza che il cittadino abbia rinnovato la dichiarazione di dimora abituale, l’ufficio Anagrafe lo invita ad esibire il permesso di soggiorno rinnovato, rendendo contemporaneamente la dichiarazione di dimora abituale. In caso di mancata presentazione della documentazione si procede alla cancellazione dall’anagrafe (APR).
Non produce effetti sul riconoscimento della residenza l’assenza temporanea dal Comune di dimora abituale, quando la persona si trovi in altra città o all’estero per motivi di studio, lavoro o per altre cause contingenti di durata limitata.
In caso di cancellazione, la posizione anagrafica può essere ripristinata solo con una nuova richiesta di iscrizione.