I certificati anagrafici (art.1, c.4, L. n.1228/1954 e art.2699 del c.c.) sono attestazioni con cui il cittadino può dimostrare di possedere una serie di requisiti relativi alla sua persona. I dati in essi riportati sono contenuti nei registri della popolazione residente nel Comune e nei registri dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).
Tutti i certificati anagrafici possono essere sostituiti dall’autocertificazione, cioè da un’autodichiarazione scritta e firmata direttamente dal cittadino, che ha la stessa validità del certificato anagrafico.
I dati contenuti nei certificati anagrafici ante 2001 (Certificati storici) quali i certificati originari storici di residenza e stato di famiglia non sono reperibili sul sistema informatico ma negli schedari manuali conservati in archivio mediante i quali si cerca di ricostruire la posizione del soggetto (SCARICA IL MODULO certificati ante 2001).
I dati contenuti nei certificati anagrafici post 2001 sono reperibili sul sistema informatico e sono più semplici da consultare (SCARICA IL MODULO certificati post 2001).
Il nuovo servizio dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) del Ministero dell’Interno permette ai cittadini di scaricare, anche in forma contestuale, i seguenti certificati anagrafici online in maniera autonoma:
- Anagrafico di nascita
- Anagrafico di matrimonio
- di Cittadinanza
- di Esistenza in vita
- di Residenza
- di Residenza AIRE
- di Stato civile
- di Stato di famiglia
- di Stato di famiglia e di stato civile
- di Residenza in convivenza
- di Stato di famiglia AIRE
- di Stato di famiglia con rapporti di parentela
- di Stato Libero
- Anagrafico di Unione Civile
- di Contratto di Convivenza
Accedi al servizio ANPR
L’ANPR storicizza i dati dall’anno 2021.
Decertificazione e Autocertificazione:
Si ricorda che a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni e/o gestori di pubblici servizi. Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare certificati da utilizzare solamente nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. 445/2000 (SCARICA MODULO CERTIFICAZIONE - SCARICA MODULO ATTO DI NOTORIETÀ).
Per richiedere appuntamento per autentica firma, copie conformi o foto autenticate, prenotare un appuntamento accedendo al servizio.
Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini dell’Unione Europea: a questi si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani – Art. 3 del D.P.R. n. 445/2000-
Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia: possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali attestabili da parte di soggetti pubblici italiani e in tutti quei casi in cui “la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante” - Art. 3 del D.P.R. n. 445/2000.