Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso, come previsto dall’art.51 comma 5 del D.P.R. 20 marzo 1967, n.223 che ha modificato D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 art.177.
Tali finalità devono essere esplicitate nella domanda, e devono essere proprie del richiedente e, ove si tratti di un ente o di un’associazione, devono essere coerenti con l’oggetto dell’attività di tale organismo.