Descrizione estesa
Le liste elettorali, di ciascun Comune, si distinguono in:
- generali (che comprendono tutto il corpo elettorale)
- sezionali (che comprendono solo gli elettori assegnati a ciascuna sezione in cui è ripartito il territorio del Comune)
- liste aggiunte (Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Parlamento Europeo, Unione Europea).
L’iscrizione o la cancellazione dalle liste avviene d’ufficio al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa:
- compimento del 18mo anno di età
- emigrazione o immigrazione da altro Comune
- perdita o riacquisto della capacità elettorale, ecc.
Liste elettorali generali
Come disposto dall’art. 5 del T.U. n.223, ogni Comune deve compilare, in ordine alfabetico e distintamente per maschi e femmine, le liste generali. La lista elettorale generale è l’elenco di tutti gli elettori del Comune e comprende tutti i cittadini italiani maggiorenni o che lo diverranno nel semestre successivo, iscritti nell’anagrafe della popolazione o nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero e per i quali non esistano cause di incapacità elettorale. Le liste devono essere devono essere tenute costantemente aggiornate sia a seguito delle revisioni approvate dalla Commissione elettorale, sia con le variazioni che possono essere apportate direttamente e che vengono comunicate alla C.E.Cir.
Liste elettorali sezionali
La lista sezionale è l’elenco degli elettori che abitano in una determinata zona, più o meno vasta, del Comune. Sulle liste sono inseriti i nominativi dei cittadini proposti per l’iscrizione in sede di revisione mentre si escludono coloro che devono essere cancellati dalle liste. Particolare attenzione viene prestata nell’attività di tenuta o di ricompilazione delle liste elettorali sezionali in quanto costituiscono la base di controllo e sulla quale si svolge l’intera attività di voto nel seggio elettorale. In occasione delle consultazioni elettorali viene compilato un estratto della lista da consegnare al presidente per l’affissione nel seggio.
Revisione delle liste elettorali
Le liste elettorali devono essere costantemente aggiornate e a questo fine sono previste a scadenza determinata e con procedure identiche in tutti i Comuni italiani le revisioni delle liste e si distinguono in:
- semestrali
- dinamiche ordinarie
- dinamiche straordinarie
ognuna con degli adempimenti e dei tempi prestabiliti dalla normativa vigente.
Con la revisione semestrale, vengono iscritti coloro che compiranno il diciottesimo anno di età nel semestre successivo e si procede alla cancellazione di coloro che sono stati cancellati dallo schedario:
- dell’anagrafe della popolazione residente, per irreperibilità:
- in occasione del censimento generale della popolazione;
- a seguito di ripetuti accertamenti;
- dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero, per irreperibilità presunta:
- al compimento del centesimo anno di età
- a seguito di due rilevazioni degli italiani residenti all’estero.
Mentre con la revisione semestrale si procede all’iscrizione dei minori di età, la revisione dinamica ordinaria riguarda o coloro che sono già elettori o i maggiori di età che per qualsiasi motivo non sono iscritti sulle liste elettorali.
Le revisioni dinamiche ordinarie sono due e si attuano nei mesi di gennaio e luglio.
Con la prima tornata da effettuarsi nella prima decade di gennaio e luglio la C.E.C. procede alle cancellazioni, con la seconda tornata da tenersi nella terza decade degli stessi mesi si procede alle iscrizioni e alle variazioni conseguenti a cambio di indirizzo che comporti anche cambio di sezione ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223:
- cancellazioni per decesso
- trasferimento di residenza in altro Comune
- perdita della cittadinanza italiana
- perdita della capacità elettorale
- iscrizioni per immigrazione, per riacquisto della capacità elettorale e per motivi diversi dal compimento del 18mo anno di età.
Come detto in precedenza, le revisioni dinamiche ordinarie sono due, la normativa però prevede che in occasione di consultazioni elettorali debba attuarsi una revisione dinamica, detta straordinaria, con termini abbreviati suddivisa in quattro parti:
- prima tornata [prevista circa otto giorni prima della pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali]
- seconda tornata [prevista quarantacinque giorni prima della votazione ovvero il giorno della pubblicazione di detto manifesto]
- iscrizioni per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età [prevista trenta giorni prima della data fissata per la elezione]
- cancellazioni per decesso [prevista quindici giorni prima della data della consultazione].
Gli adempimenti sono gli stessi delle revisioni dinamiche ordinarie, in aggiunta è solo previsto l’invio al Comune di nuova residenza di un telegramma che comunica l’avvenuta cancellazione per permettere a questi, considerati i tempi ristretti, di predisporre gli atti per l’iscrizione. Successivamente all’ultima scadenza non è più possibile variare le liste elettorali ed il Sindaco, su decisione della C.E.Cir., ammette al voto chi successivamente a tale data matura il diritto elettorale e ritira la tessera elettorale a coloro per i quali successivamente a tale data riceve la comunicazione di perdita della capacità elettorale (art. 32-ter T.U. n.223/1967).