Descrizione estesa
Si informano l’Ente e le Amministrazioni che richiedono notifica di atti nel territorio del Comune di Latina che, a partire dal 06.12.2024, pur confermando il consueto, massimo impegno dell’Ufficio Messi del Comune di Latina, non sarà possibile assicurare la notifica, nei termini, degli atti con data di scadenza inferiore ai 20 gg, a causa di insuperabili, allo stato, esigenze di carattere tecnico-organizzativo.
In considerazione delle richieste urgenti di notifica di atti - spesso in prossimità di scadenza ai fini della prescrizione - e nel ricordare, come noto, che la richiesta di notificazione tramite messi comunali è individuata dal legislatore quale opzione residuale, cui ricorrere una volta esperito il tentativo di notificazione, obbligatorio ai sensi di legge, tramite servizio postale, si invita ad avvalersi prioritariamente, secondo le disposizioni di legge vigenti, di tutte le misure alternative contemplate, compreso, per le altre Amministrazioni, il ricorso a proprio personale notificatore, ove disponibile.
In ogni modo si prega di consegnare entro e non oltre il 02.12.2024 gli atti urgenti da notificare, poiché oltre tale termine la notifica tramite messi non potrà essere assicurata, per i motivi sopra descritti.
Ciò premesso, si evidenzia che a norma dell’art. 10 della Legge 3 agosto 1999, n. 265 “Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, POSSONO avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge”. Pertanto, risulta pacifico come il servizio di notificazione degli atti per il tramite di messi comunali non è ritenuta azione obbligatoria da parte dell’Ente. Infatti, come anche chiarito dal Tar Palermo Sicilia, Sez. III, n. 178, 4 febbraio 2008, “Alla luce di tali disposizioni normative, (…) emerge che l’invio dei plichi raccomandati, relativi alle procedure sanzionatorie (…), è riservato alle Poste Italiane, mentre è altresì previsto che la notifica di atti, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, avvenga preferibilmente tramite posta. Ciò non significa che non è possibile attuare un diverso modo di notifica, tramite messi comunali. Anzi è lo stesso articolo 10 richiamato che contempla tale ipotesi, ma è indiscutibile che la legge individui nella notifica a mezzo posta lo strumento privilegiato, in considerazione della capillarità del servizio e delle garanzie che offre. Le pubbliche amministrazioni potranno anche, nell’ambito della loro discrezionalità amministrativa, optare per un servizio di notifiche tramite messi comunali, ma proprio in quanto tale sistema costituisce una deroga rispetto allo strumento individuato per legge quale ordinario, non potranno non motivare specificatamente la loro scelta”.
Alla luce di quanto appena chiarito, si pregano le PA in indirizzo ad uniformarsi – da qui in avanti – alle disposizioni normative sopra riportate.